Il proprietario del locale o struttura aperta al pubblico, essendo il “custode” dell’ambiente, sia esso un negozio, un ristorante, una clinica, un hotel etc. in linea generale, risponde di tutti i danni procurati a terzi dai beni posti sotto la propria vigilanza.
Egli, pertanto, dovrà fare in modo che il proprio ambiente di “accoglienza” del soggetto estraneo al luogo di lavoro, formato dalla pavimentazione, la scala, i vetri etc. non presenti fonti di pericolo tali da danneggiare eventuali frequentatori.
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