giovedì 4 gennaio 2018

La responsabilità dell'avvocato (parte II)

Diligenza oltre mandato, quantificazione danno ed esame ex officio del giudice

1. Diligenza al di là del mandato - L'obbligo per l'avvocato di render conto della propria condotta va oltre i limiti delle procure rilasciate in ordine allo ius postulandi (Cass., civ., sent. 14 luglio 2015, n. 14639), e la revoca o la rinunzia al mandato non fanno venir meno la rappresentanza legale del cliente fino alla nomina di nuovo difensore (Cass. Civ., sent. 20 agosto 2015, n. 16991). Il mancato rilascio della procura speciale richiesta allo scopo non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione del ricorso. L'avvocato deve provare di aver sollecitato il cliente a palesare la propria intenzione di proporre impugnazione anche per Cassazione e di averlo informato delle conseguenze dell'omessa impugnazione, e di non aver agito in sede di legittimità per fatto a se' non imputabile (rifiuto di impugnare o di sottoscrivere la procura speciale, la sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale” (Cass. Civ., sez. III, 23 marzo 2017, n. 7410). 

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