L’attore deve dar prova della sussistenza del danno, che grava su di lui quale creditore senza alcuna presunzione a carico del professionista-debitore. L'attore deve inoltre dimostrare che, senza quegli errori, il giudizio avrebbe avuto esito favorevole (Cass. Civ., 16 febbraio 2016, n. 2954; Cass. Civ. 24 maggio 2016, n. 10698; Cass. civ., 16 ottobre 2008, n. 25266, Trib. Vicenza 25 novembre 2016, n. 2092) anche in caso di lamentata perdita di chance (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n. 20828; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. civ. sez. un., 27 marzo 2008, n. 7943).
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