giovedì 25 gennaio 2018

La nuova responsabilità medica

Il doppio binario introdotto con la riforma Gelli-Bianco (L. 24/2017)

Il legislatore, con l’approvazione prima del Decreto Balduzzi e poi della Riforma Gelli-Bianco, ha finalmente tipizzato la responsabilità del medico, decidendo di porla nell’alveo dell’illecito aquiliano, incidendo così, in modo non indifferente, sia sul piano probatorio sia su quello della prescrizione. 
Il potere legislativo, rigettando dunque la precedente interpretazione giurisprudenziale che collocava il rapporto medico-paziente nell’alveo del cosiddetto “contatto sociale” e quindi qualificava detta responsabilità ex art. 1218 c.c., ha espressamente previsto, all’art. 7 della L. 24/2017, che il medico debba rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo il caso in cui quest’ultimo non abbia stipulato uno specifico contratto con il paziente. 

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