Per il primo comma dell'articolo 414 del codice penale, risponde di questo delitto e dunque di questo capo di imputazione - per il solo fatto dell'istigazione - chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati. Come appare palese. questa incriminazione rappresenta una deroga al principio generale sancito dall'articolo 115 del codice, secondo cui l'istigazione a commettere un reato non è punibile, se non sia accolta e seguita dalla commissione del reato stesso. La minaccia all'ordine pubblico, derivante dalla pubblicità del fatto, spiega l'eccezione. Il nostro codice esegue una distinzione ai fini della pena, a seconda che si tratti di istigazione a commettere delitti o di istigazione a commettere contravvenzioni. L'istigazione, come in tutte le norme in cui figura tale parola, è sinonimo di eccitamento.
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