Il D.L.vo 252/2005 (di seguito Decreto) sancisce l’obbligo del datore di lavoro privato, escluso il lavoro domestico, di fare confluire l’accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) dei dipendenti in appositi fondi pensione, trasformando, così, quel capitale che il lavoratore riceveva alla conclusione del rapporto di lavoro ex art. 2120 codice civile determinato ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, in una pensione integrativa, in quanto il fondo pensione nel quale, in base a tale decreto, bisogna fare confluisce l’accantonamento di TFR si impegna a corrispondere al dipendente titolare del singolo versamento una pensione integrativa di quella obbligatoria al raggiungimento, da parte del lavoratore interessato, dell’età in cui matura il diritto a percepire quest’ultima pensione (pensione obbligatoria).
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