L’art. 167, comma I, del c.c. recita che “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.
L’istituto crea, quindi, un “vincolo di destinazione” sui beni costituenti il fondo e sembra consentire, allo stesso tempo, la difesa del patrimonio familiare nei confronti dei creditori, che non possono aggredire i beni in esso contenuti.
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