Il motivo portante della Legge 69 del 2015 è la riforma degli articoli 2621 e 2622 e ss. del Codice Civile in effetti tale Legge è caratterizzata da un inasprimento delle pene e delle sanzioni civili, per fattispecie tutte ricondotte alla figura del delitto e ora configurate solo come reati di pericolo concreto e non più di danno, reato di danno espressamente richiesto solo dall'articolo 2622 c.c. nel testo previgente, e dunque con una anticipazione evidente del momento sanzionatorio penale strettamente connesso all'aspetto sanzionatorio civile. In merito alla nuova Legge 69 del 2015 occorre mettere in evidenza la circostanza non poco trascurabile secondo la quale scompaiono le discusse soglie di punibilità, tanto care al sistema punitivo tributario (decreto legislativo n. 74 del 2000) ed al contempo i reati diventano tutti perseguibili d'ufficio e non necessariamente su querela di parte, tranne la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'articolo 2621 bis comma 2 codice civile in relazione alle società che non possono essere dichiarate fallite.
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