venerdì 12 gennaio 2018

Espropriazione forzata presso terzi

Limiti al pignoramento di pensioni e di stipendi accreditati su conto corrente

Chi è in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, cambiale o altro titolo di credito, atto ricevuto da notaio o altro P.U.) per un diritto certo, liquido ed esigibile, spedito in forma esecutiva e notificato in uno con il precetto, può promuovere azione esecutiva per il suo ottenimento.
L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.). Nella particolare forma dell’espropriazione presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c) il pignoramento ha ad oggetto crediti del debitore verso terzi, o cose del debitore in possesso di terzi.  Vi sono però dei limiti!

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