venerdì 5 gennaio 2018

Contraffazione di marchi e segni distintivi

Distinzione tra contraffazione, alterazione e imitazione di marchi e segni distintivi

Nel corso degli ultimi anni si è constatata una proliferazione di procedimenti penali aventi ad oggetto i delitti ex artt. 473 (contraffazione, alterazione od uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 (introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi) ovvero 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) c.p.. 
Il fenomeno, spesso originato dall'iniziativa delle Forze dell'Ordine ex art. 354 c.p.p. nel quadro dell'attività di contrasto sul territorio alla generalizzata contraffazione di marchi e segni distintivi di capi di abbigliamento, variamente ascrivibile a soggetti tanto autoctoni quanto stranieri, è tuttavia riscontrabile in vari altri campi del panorama commerciale nazionale, in primis sul web ove una variegata moltitudine di siti pubblicizzano i servizi offerti al pubblico facendo uso di marchi e loghi legittimamente registrati da altre aziende presso l'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti).

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