mercoledì 24 gennaio 2018

Come si può provare l'esistenza di un prestito?

E' sufficiente la copia dell'assegno come prova? È valido l'accordo orale? Come si può ottenere la restituzione della somma?

Il Contratto di prestito di una somma di denaro può essere stipulato anche tra privati e, per l'Ordinamento Giuridico è valido anche in forma orale. 
Quindi è sufficiente la copia dell'assegno bancario incassato da colui che riceve il prestito per ottenere la restituzione della somma in caso di contestazioni? 
Purtroppo no! Vi è un principio di diritto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui chi chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., oltre all’avvenuta consegna del denaro (copia dell'assegno), anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione

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