L’associazione in partecipazione è disciplinata dagli artt. 2549-2554 del codice civile e può essere, per l'investitore, un'ottima tipologia d'investimento da un punto di vista di possibili guadagni ma c'è da tener presente che il capitale investito è cosiddetto di rischio, mentre per l'impresa è una buona opportunità di ampliare i propri affari recependo capitale senza dover corrispondere interessi immediati come per i mutui o finanziamenti bancari o emettendo obbligazioni che, tra l'altro, non tutte le aziende possono emettere, riconoscendo a conclusione dell'affare una quota parte degli utili realizzati.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |