giovedì 8 giugno 2017

Trasferibilità delle azioni nelle società

Definizione e giurisprudenza

Trasferibilità delle azioni nelle società - Definizione e giurisprudenza
Sul piano del diritto societario vengono in primo luogo all'attenzione dell'attento osservatore l'istituto delle azioni ed il principio della trasferibilità delle stesse, principio immanente alla natura stessa delle azioni nominative e all'ordinamento delle società per azioni. L'azione è da intendersi come titolo azionario ovvero come quota di partecipazione nella società per azioni essendo espressione di una parte del capitale sociale che si determina attraverso una suddivisione operata nell'atto costitutivo. L'azione o titolo azionario è da considerarsi titolo di credito ex articolo 1992 e ss. c.c. trattandosi di titolo di credito causale e cioè un titolo che può essere emesso solo in base ad un determinato rapporto causale e che si caratterizza per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo alle eccezioni desumibili dalla disciplina legale del rapporto societario

Leggi tutto l'articolo.

Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.


Segui Pronto Professionista su Facebook: