La Cassazione si pronuncia ancora una volta sulla “insussistenza del fatto contestato” che rileva al fine di riconoscere ai dipendenti licenziati per motivi disciplinari la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il principio che va consolidandosi e che è confermato anche nella recentissima sentenza n. 13799 del 31 maggio scorso è il seguente:
<<l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18 stat.lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché (anche) in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (Cass. n. 20540/15).
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