Con l'ordinanza del 14 marzo 2017, n. 6509, la Corte di Cassazione ha confermato il principio già espresso in precedenti occasioni, secondo cui, in materia di mantenimento di figli maggiorenni, “una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento” (vedi Cass. Civ., sentenze del 28/1/2008, n. 1761 e del 2/12/2005, n. 26259).
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la figlia (non costituitasi nel giudizio di merito) non solo era di età da escludere di per sé ogni ipotesi di mantenimento, ma che risultava, sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre, avere lasciato un lavoro a tempo indeterminato, per lavorare come magazziniera a tempo determinato.
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