martedì 13 giugno 2017

I nuovi parametri per l'assegno di divorzio

All'ex coniuge economicamente autosufficiente non spetta l'assegno divorzile, a prescindere dal tenore di vita goduto durante il matrimonio

L’assegno divorzile, è stato introdotto con la legge 898 del 1970 (legge su divorzio), il cui articolo 5, come modificato dalla l. 74 del 1987, al co. 6 dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive ”. 

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