martedì 28 febbraio 2017

Trattamento di fine rapporto maturato in Cigs

Ecco cosa succede alla gestione delle quote maturate in Cigs dopo il D. Lgs. n. 148/2015

L'art. 2, co. 2, della Legge n. 464/1972 stabiliva il rimborso a carico della Cassa integrazione guadagni delle quote della cd. “indennità di anzianità” maturate dai lavoratori licenziati a conclusione del periodo di fruizione della Cigs. Successivamente, ad opera dell'art. 5 del D.L. n. 80/1978, è stato introdotto il pagamento diretto del trattamento spettante in Cigs: quando il decreto prevedeva tale sistema, l'Inps corrispondeva ai lavoratori anche le quote di indennità di anzianità maturate nel periodo di sospensione, che doveva risultare però ininterrotto, precedente la risoluzione del rapporto. 




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