Qual è l'autorità obbligata al pagamento delle spese di recupero del veicolo confiscato e precedentemente affidato al trasgressore.
In punto applicazione dell’art. 213 codice della strada sussistono difficoltà interpretative con riferimento alla individuazione del soggetto su cui gravano le spese di recupero coattivo dei mezzi oggetto di provvedimento di confisca definitiva.
L’art. 213 codice della strada prevede che il recupero coattivo debba essere effettuato “a cura dell’organo accertatore e a spese del custode”.
La richiamata disposizione normativa, integrata con i principi generali che regolano il rapporto obbligatorio, è tale da non lasciare dubbio sul fatto che grava sul ministero dell’interno l’obbligo dell’anticipazione delle spese di recupero coattivo salvo poi il diritto di rivalsa nei confronti del trasgressore inadempiente.
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