Obbligatorietà dell’assistenza legale ed i mezzi per i non abbienti.
La Costituzione nella Parte I (titolata diritti e doveri dei cittadini), Titolo I, all’art.24 comma II, sancisce l’inviolabilità del diritto alla difesa, in ogni stato e grado del procedimento. Previsione recepita nel codice di rito nel Libro I, Titolo VII – Difensore – dove all’art.96 comma I prevede il diritto per l’imputato di nominare un difensore. La difesa tecnica nel processo penale assume pertanto carattere di essenzialità. La ratio va ritrovata nella necessità di assicurare una difesa effettiva alla persona nei cui confronti lo Stato esercita la propria pretesa punitiva. Ciò, anche in considerazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare - prima fra tutte la compressione della libertà - ha portato il Legislatore a ritenere necessaria ed indispensabile la difesa “tecnica” all’interno del processo penale.
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