La dichiarazione “non veritiera” rimane fuori dalla sanatoria introdotta dal D. lgs. n. 163/2006
1. Nella procedura di partecipazione di una pubblica gara di un appalto, l’Impresa partecipante ha l'obbligo di portare a conoscenza della Stazione Appaltante le vicende (negligenze ed errori) ovvero di ogni precedente episodio di risoluzione o rescissione contrattuale anche non giudiziale, quand'anche transatto, occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, essendo rimessa alla Stazione Appaltante la valutazione della rilevanza del comportamento tenuto dall'Impresa partecipante in relazione al nuovo appalto da affidare. Tale omissione dichiarativa è sufficiente ad escludere l’Impresa partecipante dalla gara a prescindere dall'esame della sussistenza o meno di un grave inadempimento.
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