martedì 3 luglio 2018

Poteri dell’amministratore di condominio

E` legittimato ad agire senza alcuna specifica autorizzazione nei confronti dei singoli condòmini morosi

La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 13 aprile 2017, n. 9583) torna a chiarire i poteri dell’Amministratore di Condominio: la vicenda trae origine da una ingiunzione di pagamento proposta dall’Amministratore nei confronti di un condòmino moroso nel pagamento delle quote di riscaldamento condominiale. 
La Suprema Corte ha chiarito che l’Amministratore di Condominio ha la rappresentanza dei partecipanti (art. 1131 c.c.) e, di conseguenza, può agire a tutela di un interesse comune, sia contro i condòmini sia contro i terzi, nei limiti stabiliti dall’art. 1130 c.c.. 

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