La mediazione preventiva obbligatoria per le "domande riconvenzionali" aventi ad oggetto le materie indicate dal legislatore rappresentea ancora un tema contrastante per la giurisprudenza.
In particolare il Tribunale di Bari con la pronuncia del 26/02/2016 (materia ereditaria) ed il Tribunale di Verona con Ordinanza del 12/05/2016 (materia bancaria - rapporto conto corrente) hanno affermato che: "anche la procedibilità della domanda riconvenzionale è subordinata al tentativo di mediazione nelle materie in cui il suo preventivo esperiemento è obbligatorio". Le motivazioni che hanno portato a tale conclusione sono sostanzialmente le seguenti:
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