Sotto la rubrica: "Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie", stabilisce l'art. 1808 c.c., al comma 1, che: "Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa", e, al comma 2, che: "Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti".
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