Con il D.Lgs. 151/2015, art.22, vengono modificare ed inasprite le sanzioni che servono al contrasto del lavoro in nero.
In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, scaglionata in base al numero di giorni di impiego del lavoratore in nero:
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