L’art 47 del D.lgs 81/2008 recita nel primo ed il secondo comma:
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L’affermazione “è istituito”, quasi presuppone la “necessaria” presenza di uno o più RLS all’interno dell’azienda. Ma questa affermazione è lontana dalla realtà.
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