E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°8881 depositata il 11/04/2018 in cui i Giudici di Legittimità hanno fatto salva la possibilità da parte dell’Agente della riscossione di intaccare anche fondi patrimoniali costituiti ex ante rispetto all’insorgere del debito per cui si procede. Si tratta di un principio giurisprudenziale già palesato dai Giudici di Legittimità in altre pronunce[1]. Nel caso di specie, il fondo patrimoniale ipotecato era stato costituito dal debitore ben venti anni prima rispetto alla nascita del debito. Si tratta di una pronuncia non di poco conto, considerando che non mancherà di avere riflessi concreti anche su quelle situazioni patrimoniali pregresse non più “tutelabili” in caso di debiti sopravvenuti.
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