In caso di separazione, il coniuge economicamente più bisognoso può richiedere all’altro coniuge un assegno in virtù degli obblighi reciproci derivanti dall’istituto del matrimonio, tra cui quello del mantenimento, ed il più generale dovere di assistenza materiale, che permane dopo l’interruzione della convivenza.
Il giudice chiamato a decidere sull’entità dell’assegno deve: a) verificare la non addebitabilità della separazione al richiedente; b) valutare il tenore di vita durante la convivenza; c) accertare le risorse economiche dei coniugi; d) valutare le altre circostanze di cui all’art. 156 co. 2 c.c.
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