Per la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, non ci sono dubbi: “…nel reato di abbandono di persone minori o incapaci l’elemento materiale è integrato da qualsivoglia condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo…”.
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