Rilevanza e computo ai fini del TEG degli interessi di mora nelle sue variegate applicazioni secondo norme di Legge. Contrasto con la rilevazione statistica Banca d’Italia e D.M., quali atti amministrativi difformi alla Legge.
Per costante ed unanime ormai orientamento giurisprudenziale di legittimità e sempre più maggioritario di merito, risulta pacifico che tale onere, pur non rientrando nelle voci per la determinazione del TEGM (secondo le istruzioni della Banca d’Italia e le disposizioni contenute nei D.M.) è tuttavia sottoposto al rispetto delle soglie usura, come statuito dalla S.C. con la sentenza n.5286/2000 e successive fino alla epocale n.350/13 a mezzo della quale viene perentoriamente stabilito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” ed alla recente che ha ulteriormente riaffermato “l’art.1 della Legge 108/1966 che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori” (Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n.5598 del 6.3.2017).
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