Sul foro competente:
Il Tribunale di Siena con provvedimento del 12 aprile 2018 ha ribadito che la provvigione eventualmente spettante al mediatore rientra nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u), Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (e già dell’art. 1469 bis, 3 comma n. 19, c.c.) e la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
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