La capacità economica del coniuge al fine della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, o comunque dei figli, deve essere operato non sul reddito lordo del coniuge tenuto, ma su quello netto, poichè in costanza di matrimonio il reddito netto era quello su cui la famiglia poteva fare affidamento e quello sul quale la famiglia poteva rapportarsi per la propria capacità di spesa.
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