Come noto, l’art. 120 c. 2 bis c.p.a, introdotto dall'art. 204 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016) ha congegnato un sub-rito speciale – c.d. “super-accelerato” o “super-speciale” (Cons. Stato, parere 10 aprile 2016, n. 855) − inserito all'interno del rito già speciale previsto in materia di appalti pubblici.
Il nuovo e speciale rito processuale (disciplinato ai commi 2 bis e 6 bis dell'art. 120 c.p.a.), si applica alle impugnazioni dei provvedimenti che - all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti - dispongano le esclusioni dalle, o le ammissioni alle, procedure di affidamento di contratti pubblici.
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