Brevi cenni sull’accesso abusivo ad un sistema informatico
La legge n. 547 del 1993, di fatto, non esplicita la definizione di sistema informatico, dandola per presupposta sulla base di quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo cui <<l’espressione “sistema informatico” cont[iene] in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime sono caratterizzate dalla registrazione (o memorizzazione), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici (“codice”) in combinazioni diverse>>.
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