L’oblazione, disciplinata dagli articoli 162 e 162 bis del codice penale, è l’istituto che consente di ottenere l’estinzione del reato contravvenzionale mediante il pagamento di una somma di denaro, individuata in un terzo del massimo della pena in caso di fattispecie punite con la sola pena dell’ammenda (art. 162 c.p.) ovvero nella metà della pena pecuniaria, in caso di contravvenzioni punite con pena alternativa (art. 162 bis c.p.).
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