La sospensione del processo con messa alla prova, introdotta con la legge 28/04/2014 n.67, è una modalità alternativa di definizione del processo penale.
In buona sostanza, è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato laddove il periodo di prova ammesso dal giudice si concluda con esito positivo (svolgimento di lavori di pubblica utilità, reinserimento sociale, ecc.).
La sospensione del processo penale con messa alla prova è un istituto di natura consensuale con funzione di riparazione sociale, che mal si concilia, però, con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, configurandosi come una sorta di anticipazione di una condanna senza accertamento della responsabilità penale.
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