applica solo per i proventi connessi all’attività istituzionale. L’Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 18 dell’1 agosto 2018 ha fornito i criteri da utilizzare per individuare tali
proventi.
L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma
giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto
la forma di “società sportiva dilettantistica”. Quest’ultima può essere costituita nella forma di
società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro. In presenza di determinate
condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la qualifica di
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
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