venerdì 26 ottobre 2018

Locazione terreno agricolo

Sfratto per morosità in applicazione della legge 203 del 1982

In materia di locazione agraria lo sfratto per morosità si ottiene ricorrendo ad una legge speciale in applicazione del rito del lavoro con ricorso.
Nel caso concreto, una cliente, proprietaria di un fondo, terreno agricolo identificato con i dati catastali, ed in possesso di atto notarile di compravendita che ne certifica la proprietà, lo cede in locazione ad un coltivatore diretto in forza di un “contratto verbale”, disciplinato dall’art. 4 della legge n.203 del 1982 che riconosce validi, tra gli altri, anche i contratti di un fondo rustico ultra novennale, anche se nella forma verbale e non trascritti, stabilendo espressamente che essi hanno effetto anche verso i terzi, trovando fondamento sul principio secondo cui la libertà di forma è una regola in materia di contratti agrari, per la quale non si giustificano eccezioni di ogni tipo (per questi tipi di contratti non si applica l’art.1350 c.c. che prevede l’obbligatorietà della forma scritta).

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