Innanzi tutto le posizioni riguardano quelle esistenti dal primo gennaio 2000 al 31 gennaio 2017 che si potranno estinguere senza sanzioni e gli interessi di mora.
Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo; in tal caso, i pagamenti scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
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