Vorrei analizzare in tale articolo quello che sarà e come bisognerà comportarsi con l’entrata in vigore della nuova rottamazione in riferimento alle precedenti definizioni agevolate:
L'integrale pagamento, entro il termine differito al 7.12.2018, delle residue somme dovute ai sensi della precedente definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 1, cc. 6 e 8, lett. b), n. 2) D.L. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1.08.2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.
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