Gli stalli di sosta a pagamento, nelle aree urbane, sono consentiti nelle sole aree di parcheggio, a parte un’eccezione praticamente inapplicabile contenuta nell'art. 6, co. 4 lett. d) del Codice della Strada (“...per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare...”). Eppure i Comuni, violano regolarmente la normativa. Fornendo brevemente alcune importanti definizioni per meglio comprendere l’argomento, la strada è composta dalla carreggiata (su cui transitano i veicoli) e le fasce di pertinenza (ovvero le parti laterali alla carreggiata). Sempre il Codice della Strada (C.d.S.), distingue fra pertinenze di Esercizio e di Servizio; le prime sono parte integrante della strada; le seconde, che sono tutte esterne alla strada, sono destinate in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada, e così elencate: le aree di servizio (es. distributori di carburante, autogrill, ...), le aree di parcheggio e i fabbricati per la manutenzione delle strade (case cantoniere).
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