La Cassazione ha ribadito che la semplice lettera di diffida non è utile ad interrompere l'usucapione.
La diffida non basta per interrompere l’usucapione.
L’usucapione è uno dei modi di acquisto della proprietà disciplinato nel nostro ordinamento ed è collegato alla situazione di possesso pacifico, continuo e ininterrotto delle cose mobili o immobili per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.
In materia di beni immobili, la recente sentenza della Cassazione civile, sez. II, 18/10/2016, n. 21015 ha statuito che “In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio all'art. 2943 c.c. da parte dell'art. 1165 c.c., la legge indica tassativamente gli atti interruttivi del possesso, con la conseguenza che non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli indicati dalla norma, pur nel caso in cui con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto.”
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