Il discrimen per l’utilizzabilità della testimonianza di colui che ascolti un colloquio in modalità vivavoce: il consenso di uno dei partecipi
Quante volte nella quotidianità capita di assistere ad una telefonata in vivavoce. Una prassi ormai consolidata soprattutto nei tempi recenti, dove la freneticità e la mancanza di tempo inducono spesso a dover conciliare una telefonata con altri mille impegni; ricorrendo, pertanto, alla nota modalità vivavoce anche in presenza di altre persone.
In una società sempre più orientata alle moderne tecnologie e per ciò stesso caratterizzata da continue minacce alla riservatezza personale è lecito chiedersi se tale pratica presenti dei risvolti di natura illecita; atteso che colui che assiste ad una conversazione telefonica non solo prende cognizione di quanto percepito dai conversanti, ma potrebbe diffondere tali affermazioni a terzi.
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