Tutti i costi pattuiti nel contrato di mutuo, anche se eventuali, devono essere considerati nel calcolo del Taeg da confrontare con il tasso soglia.
Il Tribunale di Genova, VII sezione civile in composizione Collegiale, ha depositato, in data 21.12.2016, un'ordinanza con la quale ha accolto il reclamo avverso un'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia del mutuo fondiario, spedito in formula esecutiva.
Il Giudice dell'escuzione, difatti, in sede di udienza di sospensiva, aveva rigettato la richiesta dello Scrivente Difensore, ritenendo irrilevante, ai fini del calcolo del TAEG, il tasso di interesse moratorio.
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