martedì 7 marzo 2017

Gli interessi di mora nei fallimenti

La Cassazione conferma l'opponibilità degli interessi di mora alle procedure concorsuali.

Con la citata ordinanza, la Suprema Corte ha riconosciuto il seguente principio di diritto: il giudice, nel valutare l’opponibilità del saggio di interesse di cui al D.Lgs. 231/02, deve verificare se il rapporto sottostante alla domanda di insinuazione preveda l’applicazione di tale D.Lgs. 
In altre parole ed a titolo esemplificativo, nel caso in cui un creditore chieda l’insinuazione al passivo fallimentare di un creditore derivante da uno dei rapporti commerciali, così come definiti dal D.Lgs. 23/02, il Giudice Delegato dovrà riconoscere che gli interessi vengano calcolati sulla base del suddetto saggio.  




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