La Cassazione conferma l'opponibilità degli interessi di mora alle procedure concorsuali.
Con la citata ordinanza, la Suprema Corte ha riconosciuto il seguente principio di diritto: il giudice, nel valutare l’opponibilità del saggio di interesse di cui al D.Lgs. 231/02, deve verificare se il rapporto sottostante alla domanda di insinuazione preveda l’applicazione di tale D.Lgs.
In altre parole ed a titolo esemplificativo, nel caso in cui un creditore chieda l’insinuazione al passivo fallimentare di un creditore derivante da uno dei rapporti commerciali, così come definiti dal D.Lgs. 23/02, il Giudice Delegato dovrà riconoscere che gli interessi vengano calcolati sulla base del suddetto saggio.
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