martedì 24 gennaio 2017

Provvedimenti minorili: ricorribili per cassazione

Corte di Cassazione, sez. I, 21.11.2016/23633: revirement della Suprema Corte. Ricorribilità per Cassazione contro i provvedimenti minorili.

La Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 21 novembre 2016, n. 23633 (Pres. Di Palma, rel. Cristiano), interviene in materia di provvedimenti ablatori o limitativi della responsabilità genitoriale, emessi dal tribunale minorile od ordinario, enunciando un importante ed innovativo principio, che costituisce un revirement rispetto a quello che era l'orientamento costante seguito, sino ad allora, dalla Suprema Corte: "In materia di provvedimenti ablatori o limitativi della responsabilità genitoriale, una volta che il tribunale (minorile od ordinario) li abbia emessi, la misura pronunciata assume attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non è revocabile o modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, ed è pertanto – dopo che la corte d'appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo – anche impugnabile con ricorso per cassazione.




Segui Pronto Professionista su Facebook: