Nel giudizio di separazione personale dei coniugi e di divorzio, uno dei temi più dibattuti è l’assegnazione della casa coniugale.
A chi spetta? Quali sono i presupposti? Quando può essere revocata? Cosa comporta?
L’assegnazione della casa coniugale viene disposta con un provvedimento del Giudice ed è attribuita, a prescindere dal titolo di proprietà, tenendo “prioritariamente conto dell’interesse dei figli” al coniuge affidatario degli stessi (art. 337 sexies c.c. introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013). Il presupposto imprescindibile è, quindi, l’esistenza di figli minori o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, ai quali deve essere garantito il medesimo habitat domestico, inteso come luogo degli affetti, interessi e consuetudini della famiglia allorché questa era unita.
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