venerdì 3 marzo 2017

Ancora sull`invio telematico delle successioni

In sede di istruzioni per l’invio telematico delle dichiarazioni di successione l’Agenzia delle Entrate si sostituisce al legislatore.

Nel fornire indicazioni per la determinazione dei valori da indicare per i cespiti caduti in successione l’Agenzia delle Entrate fa riferimento, sia per i terreni agricoli che per le aree edificabili e per i fabbricati, al “valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione” avendo a mente l’art. 14 del TUS ma non tenendo conto della disposizione prevista dal quinto comma dell’art. 34 dello stesso decreto legislativo che limita il  potere di rettifica degli uffici in relazione agli immobili urbani ed ai terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria quando il loro valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato moltiplicando per 100 la rendita catastale rivalutata con i coefficienti stabiliti ai fini delle imposte dirette per i fabbricati e per 75 il reddito dominicale per i terreni. 




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