- Il principio disposto dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°26431 del 18/10/2018
Preliminarmente rileva segnalare che l’accertamento di uno stato di incertezza normativa è censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge e non implicando ciò un giudizio di fatto che è prerogativa del giudice di merito. Va da se che è opponibile in sede di legittimità solo una questione di diritto nei limiti in cui la stessa risulta proposta in riferimento a fatti già accertati e cristallizzati nei due giudizi di merito (Cass. Ord.11452/2014; Cass.Ord.4394/2014).
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