Nella sentenza 19 novembre 2018 n. 11172 il T.A.R. del Lazio ha affermato che l’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) non comporta una preclusione automatica della valutazione discrezionale della stazione appaltante della gravità di inadempienze che, pur non riconducibili a quelle tipizzate nella norma, quanto agli effetti prodotti, siano tuttavia qualificabili come “gravi illeciti professionali” e siano perciò ostative alla partecipazione alla gara perché tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente.
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