Esistono due tipi di revocatoria: quella ordinaria e quella fallimentare
L’art. 2901 c.c. regola la revocatoria ordinaria e riguarda il debitore che, con cessioni a favore di un terzo, diminuisca il suo patrimonio e, quindi, la possibilità di soddisfare il suo creditore.
Se debitore e terzo sono entrambi consapevoli del pregiudizio, o addirittura complici e partecipi nell’operazione dolosa, preordinata anche prima del sorgere del credito, il creditore può domandare che tutti questi atti vengano dichiarati inefficaci.
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